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L'Assicurazione sociale per l'impiego

Da oggi e per alcuni successivi interventi, desidero evidenziare quali sono le misure che il legislatore italiano ha predisposto a tutela del lavoratore nel caso in cui il rapporto di lavoro venga a cessare per scadenza del termine o per licenziamento e per alcuni casi di dimissioni.

Innanzitutto è prevista l'Assicurazione sociale per l'impiego che ha sostituito l'indennità di disoccupazione.

Di essa possono beneficiarne i lavoratori dipendenti, sia con contratto a tempo indeterminato che determinato, che restano involontariamente disoccupati a partire dal primo gennaio 2013.

Per ottenere l'indennità bisogna avere almeno due anni di anzianità assicurativa e almeno un anno di contributi nei due anni precedenti all'inizio della disoccupazione.

Inoltre, ecco coloro che possono beneficiare dell'Aspi facendone richiesta – esclusivamente via internet - all'Inps (ricorrendo al Contact Center multicanale attraverso il numero telefonico 803164 gratuito da rete fissa o il numero 06164164 da rete mobile a pagamento secondo la tariffa del proprio gestore telefonico; oppure a patronati/intermediari dell'Istituto avvalendosi dei servizi telematici offerti dagli stessi con il supporto dell'Istituto):

  • chi perde involontariamente il lavoro;
  • i lavoratori che si dimettono per giusta causa;
  • le lavoratrici madri che si dimettono nel periodo in cui c'è il divieto di licenziamento (dalla data di gestazione fino al primo anno d'età del bambino);
  • i padri lavoratori per la durata del congedo di paternità e fino al compimento del primo anno d'età del bambino.

Sono esclusi i lavoratori a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e i lavoratori agricoli.

Qualora non si abbiano i requisiti di anzianità contributiva - ad esempio i giovani precari - è possibile chiedere la "mini Aspi", ma occorre aver versato almeno 13 settimane di contributi come dipendente durante gli ultimi 12 mesi prima della disoccupazione.

La domanda deve essere presentata entro il termine di due mesi che decorre dalla data di inizio del periodo indennizzabile così individuato:

  • ottavo giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro;
  • data di definizione della vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • data di riacquisto della capacità lavorativa nel caso di un evento patologico (malattia comune, infortunio) iniziato entro gli otto giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
  • ottavo giorno dalla fine del periodo di maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro;
  • ottavo giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • trentottesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

Se lo stipendio, nel 2013, era pari o inferiore a 1.180 euro al mese, l'indennità mensile di disoccupazione che spetta è pari al 75% della cifra; mentre, se era superiore, si aggiunge a questo 75% il 25% della differenza tra lo stipendio e i 1.180 euro di base.

Nel 2013 la durata di questo aiuto economico è di 8 mesi per chi ha meno di 50 anni e di 12 per chi li ha già compiuti. Dal primo gennaio del 2016 l'Aspi entrerà a regime e la durata dell'indennità sarà di 12 mesi fino a 55 anni e 18 mesi oltre i 55 anni.

L'indennità di disoccupazione ASpI spetta:

  • dall'ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l'ottavo giorno;
  • dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia stata presentata dopo l'ottavo giorno;
  • dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa nel caso in cui questa non sia stata presentata all'INPS ma al centro per l'impiego e sia successiva alla presentazione della domanda;
  • dalle date di cui alle lett. c), d), e), f) del precedente paragrafo "la domanda" , qualora la domanda sia stata presentata prima di tali date o dal giorno successivo alla presentazione della domanda, qualora presentata successivamente ma, comunque, nei termini di legge.

Ci sono dei casi in cui si decade dall'indennità e cioè:

  • perdita dello stato di disoccupazione;
  • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato superiore a 6 mesi;
  • inizio attività autonoma senza comunicazione all'INPS;
  • pensionamento di vecchiaia o anticipato;
  • assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l'indennità;
  • rifiuto di partecipare, senza giustificato motivo, ad una iniziativa di politica attiva (attività di formazione, tirocini ecc.) o non regolare partecipazione;
  • mancata accettazione di un'offerta di lavoro il cui livello retributivo sia superiore almeno del 20% dell'importo lordo dell'indennità.

Nel caso di nuova occupazione del soggetto assicurato con contratto di lavoro subordinato, l'erogazione della prestazione ASpI è sospesa d'ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie, per un periodo massimo di sei mesi; al termine della sospensione l'indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l'indennità stessa era stata sospesa.

Il soggetto titolare dell'indennità di disoccupazione ASpI può svolgere attività lavorativa di natura meramente occasionale (lavoro accessorio), purchè la stessa non dia luogo a compensi superiori a 3.000 euro (al netto dei contributi previdenziali) nel corso dell'anno solare 2013.

In caso di svolgimento di lavoro autonomo o parasubordinato, dal quale derivi un reddito inferiore al limite utile alla conservazione dello stato di disoccupazione, il soggetto titolare dell'indennità di disoccupazione ASpI deve, a pena di decadenza, informare l'INPS entro un mese dall'inizio dell'attività, dichiarando altresì il reddito annuo che prevede di trarre dall'attività.

Nel caso in cui il reddito rientri nel limite di cui sopra, l'indennità di disoccupazione è ridotta di un importo pari all'80% dei proventi preventivati. Qualora il soggetto intende modificare il reddito dichiarato, può farlo attraverso nuova dichiarazione “a montante”, cioè comprensiva del reddito in precedenza dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. In tal caso l'indennità verrà rideterminata.

 
© michelangelo, lunedì 13 gennaio 2014